1. Qualora una fornitura o un servizio presen-
tino vizi, KESSEL provvederà, a scelta insin-
dacabile del cliente, a rimuovere tale vizio con
un intervento ovvero a sostituire l'articolo con
uno nuovo. Qualora un secondo intervento
non si riveli risolutore o sia economicamente
non sostenibile, l'acquirente/il committente
ha comunque diritto di recedere dal contratto
o di ridurre in modo congruo il proprio obbli-
go di pagamento. L'accertamento di vizi evi-
denti deve essere immediatamente comuni-
cato per iscritto. Per quanto riguarda vizi non
riconoscibili od occulti, la comunicazione per
iscritto dovrà avvenire immediatamente dopo
il relativo riconoscimento. KESSEL è respons-
KESSEL
abile per interventi e sostituzioni negli stessi
termini previsti per l'oggetto contrattuale for-
nito in origine. Il periodo di garanzia si inten-
de rinnovato in merito agli articoli sostituiti,
per quanto solo relativamente al materiale
effettivamente sostituito.
La garanzia è da ritenersi valida solo per pro-
dotti acquistati nuovi.
La garanzia ha validità per un periodo di 24
mesi a decorrere dall'avvenuta consegna al
cliente. Si applicano, inoltre, i §§ 377.378
HGB
1
.
6. Garanzia
2. KESSEL dichiara espressamente che l'usu-
ra non è da considerarsi vizio. Lo stesso dica-
si per le anomalie riconducibili a opere di
manutenzione non correttamente eseguite.
Aggiornato al 01/01/2002
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